Art. 5

Procedimenti di tutela

In vigore dal 22 dic 1998
1. Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di denuncia all'autorità giudiziaria, se gli incaricati di cui all', comma 2, riscontrano che sui beni vengono consumati abusi ai sensi dell', comma 1, o che gli stessi sono esuberanti rispetto alle esigenze dell'amministrazione usuaria lo segnalano al direttore dell'ufficio del territorio entro tre giorni dalla chiusura dell'attività di verifica. 2. Nel caso di beni del demanio marittimo ed aeronautico, le segnalazioni di cui al comma 1 vengono effettuate alle autorità competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti; tali provvedimenti sono comunicati al Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-13;367#art-5

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