Art. 8
Aggiornamento nella consistenza dei beni
In vigore dal 22 dic 1998
1. Per consentire l'aggiornamento degli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato, le amministrazioni usuarie sono tenute a comunicare, anche con mezzi informatici, all'ufficio del territorio della provincia le variazioni sostanziali eventualmente intervenute per cause naturali o quelle che ritengono di apportare alle proprietà loro concesse in uso.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, contengono:
a) tutti gli identificativi catastali e gli altri elementi utili a rendere immediatamente individuabile il bene;
b) la consistenza e l'ammontare dei lavori da eseguirsi in base ai relativi progetti approvati, la procedura di esecuzione dei lavori, nonché i competenti organi tecnici;
c) il termine per l'ultimazione;
d) tutte quelle notizie che, a maggior chiarimento, si ritengono opportune.
3. Indipendentemente dalle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2, tutte le variazioni in aumento o diminuizione che si verificano nella consistenza degli immobili in uso governativo, a cura dell'ufficio del territorio, sono riportate anche su supporto informatico negli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza e sono comunicate alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.
4. Gli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato, di cui è obbligatoria la tenuta ai sensi degli articoli 515 a 520 del decreto del Ministro per le finanze in data 24 agosto 1940, possono essere formati e conservati su supporti informatici, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-13;367#art-8