Art. 11
Entrata in vigore
In vigore dal 22 dic 1998
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 luglio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visco, Ministro delle finanze
Andreatta, Ministro della difesa
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 13
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-13;367#art-11