Art. 11

Entrata in vigore

In vigore dal 22 dic 1998
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 luglio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visco, Ministro delle finanze Andreatta, Ministro della difesa Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Flick, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1998 Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 13
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-13;367#art-11

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