Art. 3

Natura degli accertamenti

In vigore dal 22 dic 1998
1. I soggetti incaricati di cui all', comma 2, vigilano a che i beni di proprietà dello Stato non vengano fatti oggetto di uso improprio da parte di terzi non autorizzati o dagli stessi concessionari o locatari dei beni medesimi. 2. Gli incaricati di cui al comma 1 vigilano altresì perché non siano addetti ad uso pubblico o governativo se non quegli immobili e quei locali strettamente occorrenti al bisogno. 3. Nell'espletamento dell'attività di vigilanza, gli incaricati di cui al comma 1 hanno possibilità di accesso ai fondi ed alle proprietà dello Stato e dispongono tutti gli accertamenti che ritengono opportuni. Per gli immobili in uso all'Amministrazione della difesa, ai fini della salvaguardia del segreto militare, tali attività sono escluse con motivato provvedimento del responsabile della struttura da comunicare, entro sessanta giorni dalla richiesta di accesso, al competente ufficio del territorio; la mancata comunicazione nel termine previsto equivale all'assenso. Analogamente si provvede, per le rispettive esigenze di riservatezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quelli in uso alle amministrazioni dell'interno e di grazia e giustizia destinati a finalità di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e di prevenzione e repressione dei reati. 4. Delle risultanze della verifica di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale.
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Natura degli accertamenti (Art. 3 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento) — Testo vigente | Portale Normativo