Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 22 dic 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 6; Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 24 agosto 1940 di approvazione delle istruzioni sui servizi del Provveditorato generale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visto l'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; Visti gli articoli 823 e 829 del codice civile; Visto l'articolo 97 della legge 24 novembre 1981, n. 689; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze, della difesa, dei trasporti e della navigazione e di grazia e giustizia; Emana il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di consegna da parte dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze alle amministrazioni dello Stato dei fabbricati e dei terreni appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato, e la riconsegna di essi quando si rendono disponibili ed utilizzabili diversamente, nonché l'esercizio dei compiti di vigilanza sul corretto impiego dei beni pubblici dello Stato. 2. Nel caso di beni appartenenti al pubblico demanio marittimo ed aeronautico, le funzioni di cui agli articoli da 2 a 5 sono svolte oltre che dall'autorità marittima ed aeronautica, ai sensi degli articoli 30, 34 e 698 del codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, anche dal direttore dell'ufficio del territorio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-13;367#art-1

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