Art. 2
Compiti dell'ufficio del territorio
In vigore dal 22 dic 1998
1. Il direttore dell'ufficio del territorio vigila, sotto la propria responsabilità, sul corretto utilizzo dei beni dello Stato situati nella provincia.
2. Con decreto del direttore generale del dipartimento del territorio, su proposta dei titolari dei diversi uffici, sono individuati gli incaricati dello svolgimento di tale attività di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-13;367#art-2