Art. 6
Schede elettorali
In vigore dal 6 feb 1998
1. Le schede elettorali sono predisposte a cura dei singoli atenei secondo un modello tipo indicato dal Ministero. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione del collegio elettorale e deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria, l'indicazione della sede, la firma del presidente del seggio, nonché ove occorre, l'indicazione del numero del seggio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-02;491#art-6