Art. 9

Commissione centrale

In vigore dal 6 feb 1998
1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero una comminissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui agli . La commissione è presieduta da un dirigente e da cinque funzionari con qualifica non inferiore all'ottava, dei quali uno con funzioni di segretario. 2. La commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-02;491#art-9

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