Art. 7
Operazioni di voto
In vigore dal 6 feb 1998
1. Nella data e nell'orario stabilito per le votazioni, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità con documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonché dopo aver apposto la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo ritira dal presidente la scheda, ed esprime il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell'urna.
2. Il voto è individuale e segreto. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti.
3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto, il presidente dichiara chiuse le operazioni e l'ufficio procede alle seguenti operazioni sia per la elezione dei componenti di cui all', comma 1, sia per l'elezione dei componenti di cui all', comma 3:
a) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;
b) si verifica, sugli elenchi, il numero degli elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede che risultano impiegate per la votazione;
c) si procede allo scrutinio delle schede votate. Se il numero delle schede da scrutinare impedisce di concludere le operazioni nello stesso giorno, l'ufficio può sospendere i propri lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni.
4. Al termine dello spoglio il presidente, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede impiegate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Vengono poi firmati e sigillati plichi distinti: uno relativo all'elezione dei componenti di cui all', comma 1, e uno relativo all'elezione dei componenti di cui all', comma 3. In ciascuno dei due plichi viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede provvisoriamente non esaminate perché contestate, nonché il verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti gli scrutinatori presenti, nel quale sono indicate:
a) i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio ha avuto sede, la data e l'ora di apertura e rispettivamente di chiusura, nonché, dandosene il caso, di sospensione e di riapertura, delle votazioni e delle successive operazioni;
b) il numero degli elettori iscritti e di quelli che si sono presentati per il voto;
c) il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate;
d) il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle provvisoriamente non assegnate perché contestate;
e) gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell'ufficio di seggio o singoli elettori chiedono di far constare a verbale.
5. Il plico relativo all'elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali è inviato alla commissione elettorale locale di cui all', ed il plico relativo all'elezione degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca è inviato alla commissione elettorale centrale di cui all', per il tramite degli uffici amministrativi della sede universitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-02;491#art-7