Art. 5

Criteri per la individuazione degli eletti per il C.N.S.U.

In vigore dal 6 feb 1998
Criteri per la individuazione degli eletti per il C.N.S.U. 1. L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all', comma 1, avviene con il seguente criterio: a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali; b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista; c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere; d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale; e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d); f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista. 2. L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all', comma 3, è determinata sulla base del maggior numero di voti validi conseguiti dal candidato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-02;491#art-5

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