Art. 3

Ordinanza elettorale

In vigore dal 6 feb 1998
1. Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza del CNSU, indice le elezioni. 2. Per la prima tornata elettorale l'ordinaza è emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-02;491#art-3

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