Art. 3
Ordinanza elettorale
In vigore dal 6 feb 1998
1. Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza del CNSU, indice le elezioni.
2. Per la prima tornata elettorale l'ordinaza è emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-02;491#art-3