Art. 4

Procedura elettorale

In vigore dal 6 feb 1998
1. Per l'elezione dei ventotto componenti di cui all', comma 1, le sedi universitarie sono raggruppate nei seguenti quattro distretti territoriali, corrispondenti ad altrettanti collegi, comprendenti rispettivamente le seguenti regioni: a) I distretto: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche; b) II distretto: Piemonte, Lombardia, Liguria; c) III distretto: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo; d) IV distretto: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti che risultino iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, attivati nel distretto alla data di emanazione dell'ordinanza elettorale, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto. Sono eletti sette studenti per ciascun distretto. 3. Per l'elezione dei due componenti eletti dagli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi alla data di emanazione dell'ordinanza elettorale di cui all'. 4. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo, ciascuna istituzione universitaria predispone gli elenchi degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di cui all', comma 1 da esse attivati. Gli elenchi sono depositati presso la sede del rettorato e presso ogni sede decentrata di ogni università, con apposito avviso affisso presso ogni facoltà almeno sessanta giorni prima delle elezioni. Entro dieci giorni dalla pubblicazione gli interessati possono proporre opposizione al rettore, che decide in via definitiva entro i successivi quindici giorni. 5. Gli elenchi devono contenere a fianco di ciascun nominativo uno spazio libero sul quale l'elettore, prima di apporre il voto, appone la propria firma. 6. Le candidature relative alla elezione dei componenti di cui al comma 1 sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto. 7. Le liste dei candidati per l'elezione dei ventotto componenti di cui al comma 1 sono sottoscritte da un minimo di mille ad un massimo di millecinquecento studenti, con firme raccolte in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti nel distretto e in un numero massimo, per ciascuna sede universitaria, che verrà stabilito con l'ordinanza di cui all', in base alla composizione dello stesso distretto. Le liste sono sottoscritte anche dai candidati e sono presentate da un elettore firmatario alla commissione elettorale locale di cui all' entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Ciascuna commissione locale verifica la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e rimette alla commissione centrale, di cui all', gli elenchi delle candidature ammesse per l'elezione dei componenti di cui al comma 1. 8. Per l'elezione dei due componenti di cui al comma 3 sono presentate candidature individuali sottoscritte con firme raccolte in almeno un terzo degli atenei del collegio, in un numero massimo per ciascuna sede universitaria che verrà stabilito con l'ordinanza di cui all'. Le predette candidature sono presentate alla commissione elettorale centrale, di cui all', per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. 9. La commissione elettorale centrale redige gli elenchi delle candidature relative all'elezione dei componenti di cui al comma 1, distinti per distretti, sulla base degli atti delle commissioni locali e li trasmette alle stesse commissioni perché ne curino la pubblicazione presso ciascuna sede universitaria entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La commissione centrale, inoltre, predispone gli elenchi delle candidature per le elezioni dei componenti di cui al comma 3, e li trasmette alle singole sedi universitarie affinché vengano pubblicati entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. 10. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni sono costituiti, con decreto del rettore o direttore, uno o più seggi elettorali in rapporto al numero degli studenti iscritti, composti rispettivamente da tre funzionari, dei quali, quello di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di segretario. Con lo stesso decreto sono individuati anche rappresentanti di lista. 11. In ogni seggio sono predisposte due urne in cui sono raccolte le schede votate. 12. Ogni studente esprime un voto di preferenza per l'elezione dei componenti di cui al comma 1.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-02;491#art-4

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