Art. 8

Commissioni elettorali locali

In vigore dal 6 feb 1998
1. Presso una delle istituzioni universitarie afferenti al distretto è istituita, con decreto del Ministro, una commissione elettorale locale, composta da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo, che la presiede, e da due funzionari, con qualifica non inferiore all'ottava, dei quali uno svolge le funzioni di segretario. I predetti componenti sono scelti fra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le sedi universitarie ricomprese nel distretto. 2. La commissione effettua le operazioni di cui all', verifica la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi di cui all', relative all'elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali e formula graduatorie distinte per distretto. 3. I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso al Ministero a cura degli uffici amministrativi delle università ai fini di quanto previsto dall'. 4. La commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle. 5. Le operazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono pubbliche. L'ordinanza di cui all' determina tempi e luoghi delle predette operazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-02;491#art-8

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