Art. 10
Formazione delle graduatorie finali Proclamazione degli eletti
In vigore dal 6 feb 1998
Formazione delle graduatorie finali
Proclamazione degli eletti
1. Le operazioni sono pubbliche e del loro inizio è data tempestiva comunicazione.
2. La commissione, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali presentati dalle varie sedi, la regolarità delle operazioni elettorali. Sulla base dei risultati comunicati dalle commissioni elettorali locali, la commissione formula le graduatorie finali, distinte per distretto relative alla elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali.
3. Per la elezione degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, la commissione, sulla base dei risultati comunicati dalle singole sedi universitarie formula due distinte graduatorie finali, secondo le modalità indicate all', comma 2.
4. Esaurite le operazioni di formazione della graduatoria, la commissione proclama gli eletti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 dicembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Berlinguer, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 1
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-02;491#art-10