Art. 10

Formazione delle graduatorie finali Proclamazione degli eletti

In vigore dal 6 feb 1998
Formazione delle graduatorie finali Proclamazione degli eletti 1. Le operazioni sono pubbliche e del loro inizio è data tempestiva comunicazione. 2. La commissione, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali presentati dalle varie sedi, la regolarità delle operazioni elettorali. Sulla base dei risultati comunicati dalle commissioni elettorali locali, la commissione formula le graduatorie finali, distinte per distretto relative alla elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali. 3. Per la elezione degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, la commissione, sulla base dei risultati comunicati dalle singole sedi universitarie formula due distinte graduatorie finali, secondo le modalità indicate all', comma 2. 4. Esaurite le operazioni di formazione della graduatoria, la commissione proclama gli eletti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Berlinguer, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1998 Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-02;491#art-10

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