Art. 2
Composizione e funzionamento
In vigore dal 6 feb 1998
1. Il CNSU è composto da ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione e da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. L'elezione di tutti i componenti avviene con le modalità previste dagli . I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili. I predetti componenti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di cui all', comma 3, lettera a), e di cui al comma 4 del predetto articolo; in tali casi, ovvero in caso di dimissioni subentrano gli studenti che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'.
2. Il CNSU nella prima seduta elegge a scrutinio segreto il presidente tra i suoi componenti e un ufficio di presidenza composto da tre membri. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato.
3. Il presidente e l'ufficio di presidenza sono eletti previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori della prima seduta. Le funzioni di presidente ai fini dello svolgimento delle operazioni di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza sono assunte dallo studente con maggiore anzianità di iscrizione. A parità di iscrizione prevale il più anziano di età.
4. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza dei componenti, sono definite le modalità di funzionamento del CNSU, che in ogni caso prevedono almeno sei adunanze nel corso dell'anno, nonché sono stabiliti i termini comunque non superiori a quarantacinque giorni per l'espressione dei pareri. Il regolamento prevede termini ridotti, comunque non superiori ai quindici giorni, per l'espressione dei pareri nel caso in cui siano richiesti dal Ministro per atti di assoluta urgenza. Qualora il parere non sia reso entro i termini perentori indicati dalle disposizioni regolamentari, il Ministro assume le proprie determinazioni prescindendo dal parere.
5. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 4 i lavori sono regolati con disposizioni dell'ufficio di presidenza.
6. In caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-02;491#art-2