Art. 9

Posti messi a concorso

In vigore dal 5 dic 1997
1. Il numero dei posti messi annualmente a concorso è determinato nel bando. I posti sono distinti per aree articolate in più settori. 2. Le aree sono: a) dipinti murali, stucchi, sculture lapidee, dipinti su tela, dipinti su tavola, su tessuto, su cuoio, su carta e sculture lignee policrome, superfici e materiali dell'architettura; b) metalli, ceramica, vetro, smalti, oreficerie, avorio, osso, ambra e oggetti di scavo; c) mosaico, materiali lapidei, naturali e artificiali. 3. Le aree possono essere modificate o ampliate su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 4. Il numero dei posti non può essere inferiore complessivamente a diciotto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399#art-9

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