Art. 9
Posti messi a concorso
In vigore dal 5 dic 1997
1. Il numero dei posti messi annualmente a concorso è determinato nel bando. I posti sono distinti per aree articolate in più settori.
2. Le aree sono:
a) dipinti murali, stucchi, sculture lapidee, dipinti su tela, dipinti su tavola, su tessuto, su cuoio, su carta e sculture lignee policrome, superfici e materiali dell'architettura;
b) metalli, ceramica, vetro, smalti, oreficerie, avorio, osso, ambra e oggetti di scavo;
c) mosaico, materiali lapidei, naturali e artificiali.
3. Le aree possono essere modificate o ampliate su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
4. Il numero dei posti non può essere inferiore complessivamente a diciotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399#art-9