Art. 4
Direttore e vice direttore
In vigore dal 5 dic 1997
1. Il direttore dell'Istituto è il direttore della scuola. Il direttore stipula le convenzioni con istituti universitari, con altri istituti specializzati, con le regioni e con gli enti locali previste dall' della legge 20 gennaio 1992, n. 57.
2. Il vice direttore della scuola è il direttore del servizio per l'insegnamento, l'informazione e la documentazione di cui all' del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 20 luglio 1977.
3. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
4. Il vice direttore propone, sentito il consiglio didattico, le iniziative riguardanti le attività di cui agli della legge 20 gennaio 1992, n. 57; provvede all'attuazione dei programmi di insegnamento proposti dal consiglio didattico; organizza i singoli corsi e ne cura il puntuale svolgimento; esercita funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attività didattiche; è responsabile del buon andamento delle attività didattiche; vigila, affinché gli studi si svolgano con regolarità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399#art-4