Art. 1

Scuola di restauro

In vigore dal 5 dic 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57; Visto il parere espresso nella seduta del 15 settembre 1994 dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta comune, a norma del comma quarto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni; Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, nelle sedute del 26 febbraio 1997 e del 5 marzo 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente regolamento: . Scuola di restauro 1. La scuola di restauro, prevista dalle leggi 22 luglio 1939, n. 1240, e 20 gennaio 1992, n. 57, ha sede presso l'Istituto centrale per il restauro. 2. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 3. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 4. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 5. La direzione dei corsi speciali di insegnamento, istituiti ai sensi dell' della legge 20 gennaio 1992, n. 57, è riservata alla scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399#art-1

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