Art. 7
Corsi e materie di insegnamento
In vigore dal 5 dic 1997
1. I corsi hanno durata quadriennale e sono articolati in un triennio di insegnamenti fondamentali e in un anno di perfezionamento.
2. Le materie di insegnamento e il numero delle ore sono determinati nell'allegato piano di studi che è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399#art-7