Art. 8
Modalità di accesso e requisiti per l'ammissione al concorso
In vigore dal 5 dic 1997
Modalità di accesso
e requisiti per l'ammissione al concorso
1. Alla scuola si accede mediante concorso pubblico per esami e titoli, indetto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di norma, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di inizio dei corsi. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono:
a) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 30 anni;
b) diploma di istruzione secondaria superiore;
c) cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di altri Stati, purchè in possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello richiesto per i cttadini italiani;
d) idoneità fisica alle attività che il settore di studi prescelto comporta;
e) non aver riportato condanne penali nè avere procedimenti penali pendenti a proprio carico.
3. Le pratiche per l'ammissione al concorso dei cittadini non comunitari devono essere svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel Paese di residenza del candidato.
4. I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. I vincitori dovranno certificarne il possesso prima dell'inizio dei corsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399#art-8