Art. 13

Frequenza dei corsi e esami

In vigore dal 5 dic 1997
1. La frequenza dei corsi è gratuita ed obbligatoria. 2. L'ammissione all'anno successivo e all'esame di diploma sono deliberate dal consiglio didattico che valuta i risultati ottenuti dallo studente nelle discipline teoriche e nelle applicazioni pratiche. 3. Nelle materie di insegnamento la valutazione è espressa in decimi e va effettuata entro il 30 giugno. Per un massimo di due insufficienze è consentita una prova d'appello entro la conclusione dell'anno scolastico. L'insufficienza nella prova d'appello determina l'esclusione dal corso. 4. L'attitudine pratica dello studente è valutata in decimi e in due tempi, sulla base delle esercitazioni e delle applicazioni pratiche svolte durante l'anno nei laboratori di restauro e nei cantieri estivi. L'insufficienza nell'attitudine pratica determina l'esclusione dal corso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo