Art. 13
Frequenza dei corsi e esami
In vigore dal 5 dic 1997
1. La frequenza dei corsi è gratuita ed obbligatoria.
2. L'ammissione all'anno successivo e all'esame di diploma sono deliberate dal consiglio didattico che valuta i risultati ottenuti dallo studente nelle discipline teoriche e nelle applicazioni pratiche.
3. Nelle materie di insegnamento la valutazione è espressa in decimi e va effettuata entro il 30 giugno. Per un massimo di due insufficienze è consentita una prova d'appello entro la conclusione dell'anno scolastico. L'insufficienza nella prova d'appello determina l'esclusione dal corso.
4. L'attitudine pratica dello studente è valutata in decimi e in due tempi, sulla base delle esercitazioni e delle applicazioni pratiche svolte durante l'anno nei laboratori di restauro e nei cantieri estivi. L'insufficienza nell'attitudine pratica determina l'esclusione dal corso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399#art-13