Art. 18
Obbligo assicurativo
In vigore dal 5 dic 1997
1. È fatto obbligo agli studenti di stipulare, secondo le modalità indicate dalla scuola, una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'espletamento delle attività di restauro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399#art-18