Art. 18

Obbligo assicurativo

In vigore dal 5 dic 1997
1. È fatto obbligo agli studenti di stipulare, secondo le modalità indicate dalla scuola, una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'espletamento delle attività di restauro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399#art-18

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