Art. 19
Borse di studio
In vigore dal 5 dic 1997
1. Agli studenti possono essere conferite, a domanda e per merito, borse di studio. Le borse di studio sono attribuite dal direttore dell'Istituto secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di ammissione o dello scrutinio annuale, sulla base della predisposizione indicata nella previsione di bilancio dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399#art-19