Art. 21
Norme transitorie
In vigore dal 5 dic 1997
1. I diplomi già rilasciati dall'Istituto sono equiparati a quelli previsti dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399#art-21