Art. 14

Anno di perfezionamento e diploma

In vigore dal 5 dic 1997
1. L'anno di perfezionamento comporta un lavoro sperimentale di restauro, pratico e teorico, la frequenza di seminari sulle problematiche conservative nell'attività di laboratorio, e l'elaborazione della tesi. 2. L'esame finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione della tesi sul lavoro svolto. Il giudizio è espresso in centodecimi. 3. La commissione esaminatrice per il rilascio del diploma è nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. 4. La commissione, i cui lavori, di norma, sono svolti nella sede dell'Istituto, è composta da undici membri esperti nelle discipline attinenti agli argomenti delle tesi. 5. Il diploma di restauratore dei beni culturali, rilasciato dall'Istituto, costituisce titolo valutabile nei concorsi per l'accesso alle corrispondenti aree professionali, banditi dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399#art-14

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Anno di perfezionamento e diploma (Art. 14 Regolamento recante norme sulla scuola di restauro presso l'Istituto centrale per il restauro.) — Testo vigente | Portale Normativo