Art. 10
Commissione giudicatrice
In vigore dal 5 dic 1997
1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.
2. La commissione è così composta:
a) dal direttore con funzione di presidente;
b) dal vice direttore della scuola;
c) da due funzionari tecnicoscientifici di cui uno designato tra quelli in servizio presso l'Istituto;
d) da tre restauratori di cui almeno uno designato tra quelli in servizio presso l'Istituto.
3. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
4. Per la prova attitudinale di cui all', comma 1, la commissione è integrata da un membro aggiunto scelto tra i docenti di disegno della scuola.
5. I componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) non possono fare parte della commissione per due anni consecutivi, salvo il caso di comprovata necessità.
6. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica funzionale non inferiore alla settima.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399#art-10