Art. 5
Consiglio didattico
In vigore dal 5 dic 1997
1. Il consiglio didattico è presieduto dal direttore ed è composto dai vice direttori e da tutti i docenti. Si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso.
2. Il consiglio didattico:
a) esprime pareri e formula proposte sulle questoni di carattere generale sottoposte dal direttore o dai vice direttori, in particolare sui programmi, piani di studio e modalità di svolgimento dei corsi, con riferimento anche alle sedi e all'organizzazione didattica;
b) formula proposte in ordine al numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna area e sulla designazione dei membri delle commissioni d'esame di cui agli del presente regolamento;
c) determina le modalità per il conferimento delle borse di studio;
d) delibera in materia disciplinare nei riguardi degli studenti.
3. Il consiglio didattico si riunisce, di norma, ogni tre mesi e comunque ogni sei mesi, nonché, in casi di motivata necessità o urgenza, su richiesta del direttore, di un vice direttore o di almeno un quinto dei componenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399#art-5