Art. 2

Compiti della scuola

In vigore dal 5 dic 1997
1. La scuola forma e aggiorna nel restauro dei beni culturali mediante corsi a carattere teoricopratico. I corsi sono finalizzati all'insegnamento: a) dei principi e delle cause dei processi di deterioramento; b) della caratterizzazione dei materiali costitutivi, naturali ed artificiali, dei manufatti; c) delle metodologie di indagine diagnostica, di intervento, di controllo e di documentazione; d) dei valori materici, storici e formali da rispettare negli interventi. 2. È restauratore dei beni culturali un operatore professionalmente qualificato capace di una: a) analisi e interpretazione dei dati obiettivi sullo stato di conservazione; b) abilità manuale di intervento, coerente con gli insegnamenti impartiti, adeguata ad una valutazione critica degli effetti dell'intervento stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399#art-2

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