Art. 12
Durata e svolgimento dei corsi
In vigore dal 5 dic 1997
1. L'anno scolastico ha la durata di undici mesi e, di norma, inizia a novembre e termina a ottobre dell'anno successivo. Gli orari e i programmi sono definiti dagli organi della scuola.
2. I programmi prevedono lezioni teoriche, esercitazioni e applicazioni pratiche in laboratorio e in cantieri esterni, anche nel periodo estivo.
3. Per la partecipazione ai cantieri fuori sede agli studenti compete il rimborso della spesa per il viaggio, vitto e alloggio, nella misura e con le modalità previste dalle vigenti norme in materia di trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, per i dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti alla quinta qualifica funzionale.
4. Il monte ore delle lezioni teoriche, di norma, non può essere superiore a quello delle applicazioni pratiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399#art-12