Capo V
Art. 17
Presentazione
In vigore dal 27 set 1997
1. I liquori di cui all', paragrafo 4, lettera r), del regolamento (CEE) n. 1576/89, preparati con una delle bevande spiritose di cui allo stesso paragrafo, salvo quanto diversamente prescritto dalla regolamentazione comunitaria in materia, possono riportare in etichetta il riferimento alla bevanda spiritosa utilizzata a condizione che:
a) tutto l'alcole del liquore derivi dalla bevanda spiritosa evidenziata, esclusa l'eventuale aggiunta di aromi alcolici;
b) il termine "liquore" figuri sull'etichetta nella quale sono espresse tutte le indicazioni obbligatorie con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli usati per la designazione della bevanda spiritosa utilizzata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297#art-17