Capo IV
Art. 12
Aggiunte
In vigore dal 29 lug 2009
1. Nella preparazione della grappa è consentita l'aggiunta di:
a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 7 LUGLIO 2009, N. 88.
b) piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti;
c) zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito;
d) caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), devono essere riportate nella denominazione di vendita della grappa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297#art-12