Capo IV
Art. 13
Invecchiamento
In vigore dal 27 set 1997
1. Nella presentazione e nella promozione è consentito l'uso dei termini "vecchia" o "invecchiata" per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati nè rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di deposito fiscale in impianti ubicati nel territorio nazionale. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti.
2. È consentito, altresì, l'uso dei termini "riserva" o "stravecchia" per la grappa invecchiata almeno 18 mesi, alle condizioni di cui al comma 1.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.
4. Il trasferimento del prodotto sottoposto ad invecchiamento è consentito alle condizioni previste dall', comma 3.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297#art-13