Capo III

Art. 8

Limiti delle sostanze volatili

In vigore dal 27 set 1997
1. Il brandy italiano deve possedere: a) un tenore di alcole metilico non superiore a 150 g/hl di alcole a 100 per cento in volume; b) un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297#art-8

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