Capo IV
Art. 15
Assemblaggio
In vigore dal 27 set 1997
1. È ammessa la miscelazione fra grappe che differiscano tra loro, purchè, il prodotto finito venga posto in vendita con la sola denominazione "grappa".
2. La miscelazione può essere effettuata anche fra grappe aventi diverso periodo di invecchiamento. Nella presentazione e nella promozione del prodotto ottenuto l'eventuale indicazione dell'invecchiamento deve essere riferita alla componente che ha maturato la durata minore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297#art-15