Capo IV
Art. 14
Limiti delle sostanze volatili
In vigore dal 27 set 1997
1. La grappa deve possedere:
a) un tenore di alcole metilico non superiore a 1.000 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;
b) un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297#art-14