Capo VI

Art. 19

Vigilanza e controllo

In vigore dal 27 set 1997
1. Fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli igienicosanitari, la vigilanza sulla produzione e sulla commercializzazione delle bevande spiritose è effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero per le politiche agricole, avvalendosi, rispettivamente, degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) e dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, nonché, previa intesa, delle strutture e dei mezzi di altre amministrazioni dello Stato, conformemente alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/307/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297#art-19

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