Capo VI
Art. 21
Abrogazioni
In vigore dal 27 set 1997
1. Sono abrogati:
a) gli , comma secondo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 14, 14-bis, 15, 16 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni;
b) gli , quarto comma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019;
c) l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
d) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1969, 4 gennaio 1973 e 25 maggio 1980, relativi alle tolleranze normali nella composizione delle acquaviti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente n. 196 del 4 agosto 1969, n. 56 del 1 marzo 1973 e n. 174 del 26 giugno 1980;
e) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1984, relativo al limite di fecce liquide naturali di vino consentito nella preparazione della grappa o dell'acquavite di vinaccia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 351 del 22 dicembre 1984.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297#art-21