Capo VI
Art. 22
Norme transitorie
In vigore dal 27 set 1997
1. I prodotti non conformi alle disposizioni del presente regolamento possono essere posti in vendita fino al 31 dicembre 1998, purchè conformi alle disposizioni precedentemente in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 luglio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visco, Ministro delle finanze
Pinto, Ministro per le politiche agricole
Bindi, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 3
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297#art-22