Capo IV

Art. 16

Grappa con indicazione geografica

In vigore dal 27 set 1997
1. Le grappe indicate al punto 6 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89 possono essere denominate e commercializzate con le indicazioni geografiche ivi previste quando concorrono le seguenti condizioni: a) le grappe sono ottenute da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate nelle aree geografiche cui fa riferimento l'indicazione; b) le grappe hanno un titolo alcolometrico non inferiore al 40 per cento in volume; c) tutte le operazioni sono effettuate nelle aree geografiche di cui alla lettera a), esclusi l'imbottigliamento e le attività strettamente connesse; d) le grappe non sono miscelate con altre grappe prodotte al di fuori della zona geografica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297#art-16

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