Accordo

Art. 30

Eventuale recupero dell'indennità presso il mittente o il destinatario

In vigore dal 30 apr 1997
Eventuale recupero dell'indennità presso il mittente o il destinatario 1. Se, successivamente al pagamento dell'indennità, un pacco o una parte del pacco precedentemente considerato smarrito, è ritrovato, il mittente, o a seconda dei casi, il destinatario sono informati che possono ritirarlo entro tre mesi rimborsando l'importo dell'indennità di risarcimento ricevuta. Se il mittente non ha reclamato il collo allo scadere dello stesso termine, la stessa procedura viene seguita nei confronti del destinatario. 2. Se il mittente ed il destinatario rinunziano a rientrare in possesso del pacco, esso diventa proprietà dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno subito il danno. 3. In caso di ritrovamento successivo di un pacco con valore dichiarato il cui contenuto è riconosciuto come avente un valore inferiore all'importo dell'indennità pagata, il mittente o a seconda dei casi il destinatario, devono rimborsare l'importo di tale indennità. Il pacco con valore dichiarato viene consegnato fatte salve le conseguenze derivanti dalla dichiarazione dolosa di valore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-30

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