Accordo
Art. 27
Cessazione della responsabilità delle Amministrazioni postali
In vigore dal 30 apr 1997
Cessazione della responsabilità delle Amministrazioni postali
1. Le Amministrazioni postali non sono responsabili dei pacchi di cui hanno effettuato la consegna nelle condizioni prescritte dal loro regolamento interno per gli invii della stessa specie. La loro responsabilità tuttavia permane:
1.1 in caso di accertamento di una manomissione o di un'avaria, sia prima della consegna sia all'atto della consegna del pacco;
1.2 quando il destinatario o eventualmente il mittente in caso di rinvio al mittente, sempre che la regolamentazione interna lo consenta, formula riserve nell'accettare il recapito di un invio manomesso o avariato;
1.3 se il destinatario o, in caso di rispedizione, il mittente, nonostante una quietanza regolarmente rilasciata, dichiara immediatamente all'Amministrazione che gli ha recapitato il pacco, di avere constatato un danno. Deve fornire la prova che la manomissione o l'avaria non sono avvenute dopo la consegna.
2. Nei casi enumerati in appresso, le Amministrazioni postali non sono responsabili:
2.1 in caso di forza maggiore, sotto riserva dell'.2; 2.2 quando, non essendo stata altrimenti fornita la prova della loro responsabilità, esse non possono rendere conto dei pacchi in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio, avvenuta per un caso di forza maggiore;
2.3 se il danno è stato causato per colpa o negligenza del mittente o deriva dalla natura del contenuto;
2.4 quando si tratta di pacchi il contenuto dei quali ricade sotto i divieti previsti all', nella misura in cui tali pacchi siano stati confiscati o distrutti dall'Autorità competente in ragione del loro contenuto;
2.5 in caso di sequestro, ai sensi della legislazione del paese di destinazione, secondo una notifica dell'Amministrazione di detto paese;
2.6 quando si tratta di pacchi con valore dichiarato per i quali è stata resa una dichiarazione dolosa di valore superiore al valore reale del contenuto;
2.7 quando il mittente non abbia presentato alcun reclamo nel termine di un anno a decorrere dall'indomani del giorno di impostazione dell'invio.
2.8 Quando si tratta di pacchi di prigionieri di guerra e d'internati civili.
3. Le Amministrazioni postali non si assumono alcuna responsabilità per quanto riguarda le dichiarazioni in dogana, sotto qualunque forma siano state fatte, e le decisioni adottate dai servizi doganali all'atto della verifica degli invii sottoposti al controllo doganale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-27