Accordo

Art. 22

Reclami

In vigore dal 30 apr 1997
Reclami 1. I reclami sono ammessi entro il termine di un anno a decorrere dal giorno successivo al giorno d'impostazione di un pacco. In questo periodo, i reclami sono accettati non appena sono segnalati dal mittente o dal destinatario. Tuttavia, se il reclamo di un mittente concerne un pacco non recapitato ed il termine d'inoltro stabilito non è ancora scaduto, il mittente deve essere informato di detto termine. 2. Il trattamento dei reclami è gratuito. Se tuttavia, a richiesta del cliente, i reclami sono trasmessi per le vie di telecomunicazione o per via EMS, essi possono dar luogo alla riscossione di una tassa di un ammontare equivalente al prezzo del servizio richiesto. 3. Ciascuna Amministrazione è tenuta ad accettare reclami concernenti qualsiasi pacco impostato nei servizi di altre Amministrazioni. 4. I pacchi ordinari ed i pacchi con valore dichiarato devono essere oggetto di reclami separati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-22

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