Accordo

Art. 17

Disposizioni varie

In vigore dal 30 apr 1997
Disposizioni varie 1. Richiesta di apertura di un conto corrente postale all'estero. 1.1 Nel caso di una domanda di apertura di un conto corrente postale in un paese con il quale il paese di residenza del richiedente scambia dei bonifici postali, l'amministrazione di tale paese è tenuta a fornire assistenza, ai fini del controllo della domanda, all'Amministrazione incaricata di gestire il conto. 1.2 Le Amministrazioni si impegnano ad effettuare detta verifica con ogni cura e diligenza auspicabili, senza tuttavia che debbano assumersi la responsabilità pertinente. 1.3 A richiesta dell'Amministrazione che gestisce il conto, l'amministrazione del paese di residenza interviene anche per quanto possibile per la verifica delle informazioni concernenti ogni modifica della capacità giuridica dell'affiliato. 2. Franchigia postale 2.1 I pieghi che contengono estratti conto indirizzati dagli uffici degli assegni postali ai titolari di conti sono inviati per la via più rapida (aerea o di superficie) e consegnati in franchigia in qualunque paese dell'Unione. 2.2 La rispedizione di tali pieghi in qualunque paese dell'Unione non pregiudica in nessun caso il beneficio della franchigia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-17

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