Accordo

Art. 12

Rilascio degli assegni postali

In vigore dal 30 apr 1997
Rilascio degli assegni postali 1. Ciascuna Amministrazione può rilasciare degli assegni postali ai titolari dei suoi conti correnti postali. 2. È inoltre consegnata ai titolari di conti correnti postali ai quali sono stati rilasciati degli assegni postali, una carta di garanzia "assegno postale" che deve essere presentata al momento del pagamento. 3. L'importo massimo garantito è stampato sul retro di ciascun assegno postale o su un annesso, nella moneta convenuta tra i paesi contraenti. 4. Salvo accordo speciale con l'Amministrazione di pagamento, l'Amministrazione di emissione stabilisce il tasso di conversione della sua moneta in quella del paese di pagamento. 5. L'Amministrazione di emissione può percepire una tassa sul traente di un assegno postale. 6. Se del caso, la durata di validità degli assegni postali è stabilita dall'Amministrazione di emissione. Essa è indicata sull'assegno postale con la stampa della data di validità più recente. In mancanza di tale indicazione, la validità degli assegni postali è illimitata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-12

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