Accordo
Art. 9
Disposizioni finali
In vigore dal 30 apr 1997
Disposizioni finali
1. La Convenzione, l'Accordo relativo ai vaglia postali e l'Accordo relativo al servizio degli assegni postali come pure l'Accordo sui pacchi postali è applicabile, se del caso, per analogia, a tutto quanto non è contrario al presente Accordo.
2. Condizioni di approvazione delle proposte relative al presente Accordo ed al suo Regolamento di esecuzione.
2.1 Per divenire esecutive, le proposte presentate al Congresso relative al presente Accordo ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti all'Accordo. Almeno la metà dei Paesi membri rappresentati al Congresso deve essere presente al momento del voto.
2.2 Per divenire esecutive, le proposte relative al Regolamento che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio di gestione postale per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di gestione postale che sono parti all'Accordo.
2.3 Per divenire esecutive, le proposte presentate nell'intervallo tra due Congressi e relative alla presente Convenzione devono ottenere:
2.3.1 i due terzi dei voti, la metà almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni;
2.3.2 la maggioranza dei voti, la metà almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se si tratta di modifiche alle disposizioni del presente Accordo;
2.3.3 la maggioranza dei voti, se si tratta dell'interpretazione delle norme del presente Accordo;
2.4 Nonostante le disposizioni previste sotto 2.3.1, ogni Paese membro la cui legislazione nazionale è ancora incompatibile con l'aggiunta proposta, ha facoltà di fare una dichiarazione per iscritto al Direttore generale dell'Ufficio internazionale indicando la sua impossibilità ad accettare tale aggiunta, entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della stessa.
3. Il presente Accordo entrerà in vigore il 1 gennaio 1996 e rimarrà in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso.
In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che resterà depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale ed una copia del quale sarà consegnata a ciascuna delle Parti, dal Governo del paese dove il Congresso ha sede.
Fatto a Seul, il 14 settembre 1994
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-9