Accordo

Art. 8

Responsabilità

In vigore dal 30 apr 1997
Responsabilità 1. Principio 1. Le Amministrazioni postali sono responsabili dei fondi riscossi finché il vaglia di rimborso non sia regolarmente pagato o fino al regolare accreditamento su un conto corrente postale del beneficiario. Inoltre le Amministrazioni sono responsabili fino alla concorrenza dell'importo del rimborso, della consegna degli invii senza riscossione di fondi o verso riscossione di una somma inferiore all'importo dell'assegno. Le Amministrazioni non assumono alcuna responsabilità per i ritardi che possono verificarsi nella riscossione e nell'invio di fondi. 2. Nessuna indennità è dovuta per l'importo del rimborso: a) se la mancata riscossione è dovuta ad errore o a negligenza del mittente; b) se l'invio non è stato consegnato in quanto incorre nei divieti previsti sia dalla Convenzione (.1, 26.2 e 26.4.2) sia dall'Accordo relativo ai pacchi postali (.1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 18.2) sia dalle disposizioni del suo Regolamento di esecuzione relative alla dichiarazione di valore; c) se nessun reclamo è stato depositato nel termine definito all'.1 della Convenzione. 3. L'obbligo di pagare l'indennità incombe all'Amministrazione di origine dell'invio: questa può esercitare il suo diritto di rivalsa contro l'Amministrazione responsabile che è tenuta a rimborsargli alle condizioni stabilite nel Regolamento di esecuzione della Convenzione (Rimborso dell'indennità all'Amministrazione pagante: liquidazione delle indennità tra le Amministrazioni postali) le somme che sono state anticipate per suo conto. L'Amministrazione che ha sostenuto per ultima il pagamento dell'indennità ha diritto di rivalsa fino alla concorrenza dell'importo di tale indennità, nei confronti del destinatario, del mittente o di terzi. L' della Convenzione e gli articoli corrispondenti del suo Regolamento di esecuzione relativi ai termini di pagamento dell'indennità per la perdita di un invio raccomandato si applicano, per tutte le categorie di invii con assegno, al pagamento delle somme riscosse o dell'indennità. 4. L'Amministrazione di destinazione non risponde delle irregolarità commesse quando può: a) provare che l'errore è dovuto alla mancata osservanza di una disposizione regolamentare da parte dell'Amministrazione del paese di origine; b) stabilire che, al momento dell'inoltro al proprio servizio, l'invio e, se si tratta di un pacco postale, il relativo bollettino non recava le indicazioni regolamentari. Quando la responsabilità non può nettamente essere attribuita ad una delle due Amministrazioni, queste sopportano il danno in parti uguali. 5. Se il destinatario ha restituito un invio che gli era stato consegnato senza riscuotere l'importo del rimborso, il mittente è avvisato che può riprenderne possesso entro tre mesi a condizione di rinunciare al pagamento dell'importo del rimborso o di restituire l'importo ricevuto ai sensi del paragrafo 1 precedente. Se il mittente prende l'invio in consegna, l'importo rimborsato è restituito all'Amministrazione o alle Amministrazioni postali che hanno sostenuto il danno. Se il mittente rinuncia a prendere l'invio in consegna, questo diviene di proprietà dell'Amministrazione o delle Amministrazioni postali che hanno sostenuto il danno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-8

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