Accordo

Art. 13

Pagamento

In vigore dal 30 apr 1997
Pagamento 1. L'importo degli assegni postali è versato al beneficiario nella moneta legale del paese di pagamento, agli sportelli degli uffici postali. 2. L'importo massimo che può essere pagato per mezzo di un assegno postale è stabilito di comune accordo dai paesi contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-13

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