Accordo
Art. 13
132 / 208Pagamento
In vigore dal 30 apr 1997
Pagamento
1. L'importo degli assegni postali è versato al beneficiario nella moneta legale del paese di pagamento, agli sportelli degli uffici postali.
2. L'importo massimo che può essere pagato per mezzo di un assegno postale è stabilito di comune accordo dai paesi contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-13