Accordo

Art. 21

Ritiro. Modifica o rettifica dell'indirizzo a richiesta del mittente.

In vigore dal 30 apr 1997
Ritiro. Modifica o rettifica dell'indirizzo a richiesta del mittente. 1. Il mittente di un pacco può, nelle condizioni stabilite nella Convenzione, domandarne la restituzione all'origine o farne modificare l'indirizzo. Deve garantire il pagamento delle somme esigibili per ogni nuova trasmissione. 2. Tuttavia le Amministrazioni postali hanno facoltà di non accettare le domande di cui ad 1 quando non le accettano nel loro regime interno. 3. Il mittente deve pagare, per ciascuna domanda, una tassa di domanda di ritiro, di modifica o di rettifica d'indirizzo di 1,31 DTS al massimo. A questa tassa si aggiunge la tassa appropriata quando la domanda deve essere trasmessa per via di telecomunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-21

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