Accordo

Art. 26

Responsabilità delle Amministrazioni postali. Indennità

In vigore dal 30 apr 1997
Responsabilità delle Amministrazioni postali. Indennità 1. Salvo nei casi previsti all', le Amministrazioni postali rispondono della perdita, della defraudazione o dell'avaria dei pacchi. 2. Le Amministrazioni postali possono impegnarsi a coprire i rischi derivanti da un caso di forza maggiore. 3. Il mittente ha diritto ad una indennità corrispondente, di regola, all'ammontare effettivo della perdita, della defraudazione o dell'avaria. I danni indiretti o gli utili non realizzati non sono presi in considerazione. Tuttavia tale indennità non può in alcun caso eccedere: 3.1 per i pacchi con valore dichiarato, l'importo in DTS del valore dichiarato; 3.2 per gli altri pacchi, importi calcolati combinando il tasso di 40 DTS per pacco ed il tasso per chilogrammo di 4,50 DTS. 4. Le Amministrazioni possono decidere di comune accordo di applicare nelle loro relazioni reciproche l'importo di 130 DTS per pacco, a prescindere dal peso. 5. L'indennità è calcolata secondo il prezzo corrente, convertito in DTS, delle merci della stessa specie, nel luogo ed all'epoca in cui il pacco è stato accettato per il trasporto. In mancanza di prezzo corrente, l'indennità è calcolata secondo il valore ordinario della merce valutata sulle stesse basi. 6. Se un'indennità è dovuta a causa di perdita, defraudazione o avaria totale di un pacco, il mittente o a seconda dei casi il destinatario, ha diritto anche alla restituzione delle tasse pagate, ad eccezione della tassa di assicurazione. Lo stesso dicasi per gli invii rifiutati dai destinatari a causa delle loro condizioni imperfette, se ciò è dovuto al servizio postale e la responsabilità di quest'ultimo sia impegnata. 7. Se la perdita, la defraudazione totale o l'avaria totale di un pacco derivano da un caso di forza maggiore che non dà luogo ad indennizzo, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate, ad eccezione della tassa di assicurazione. 8. In deroga alle disposizioni previste sotto 3, il destinatario ha diritto all'indennità dopo avere preso in consegna un pacco defraudato o avariato. 9. L'Amministrazione di origine ha facoltà di corrispondere ai mittenti nel suo paese le indennità previste dalla sua legislazione interna per i pacchi senza valore dichiarato a condizione che non siano inferiori a quelle fissate sotto 3.2. Lo stesso si applica per l'Amministrazione di destinazione quando l'indennità è pagata al destinatario. Gli importi fissati sotto 3.2 rimangono tuttavia applicabili: 9.1 in caso di ricorso contro l'Amministrazione responsabile; 9.2 se il mittente rinuncia ai suoi diritti a favore del destinatario o viceversa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-26

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